Avvocato che cosa cambia con la legge che, anche dopo la separazione, vuole garantire ai minori rapporti certi con i due genitori.
La legge prevede che quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all'educazione dei figli, ciascuno dei coniugi può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a vivere separato dall'altro. Il dovere di coabitazione, infatti, è uno degli impegni che si assumono con il matrimonio. I coniugi possono concordare di vivere separati e sottoporre il loro accordo all'omologazione dell'autorità giudiziaria. La separazione personale, dunque, può essere giudiziale o consensuale (art. 150 c.c.). Con la separazione personale viene meno l'obbligo reciproco della coabitazione. Si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale: è per questo che è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole. Se i coniugi trovano un accordo sulle condizioni della loro separazione, possono fare congiuntamente domanda di separazione all'autorità giudiziaria (con un unico ricorso, sottoscritto da entrambi), instaurando il procedimento di separazione consensuale (v. art. 158 c.c.). Il ricorso per la separazione consensuale può contenere diverse clausole e pattuizioni, fra loro eterogenee. Occorre dunque distinguere il cosiddetto "contenuto minimo" della separazione consensuale, costituito da quegli accordi che riguardano direttamente la separazione e che hanno ad oggetto gli obblighi che derivano dal matrimonio, da altri accordi che possono intervenire fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio gli accordi che riguardano la divisione dei beni in comune. Il cosiddetto "contenuto minimo della separazione" è infatti costituito da quelle clausole che i coniugi devono necessariamente prevedere per potersi separare consensualmente. Tali convenzioni fra i coniugi non possono acquistare efficacia se non vengono omologate dal Tribunale. Le altre pattuizioni che intervengono solitamente fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio quelle che riguardano la divisione dei beni in comunione o quelle con le quali un coniuge trasferisce all'altro la proprietà di taluni beni, ben potrebbero essere oggetto di veri e propri contratti fra le parti: esse acquisterebbero piena efficacia anche senza l'omologa del Tribunale (purché vengano rispettati i requisiti formali previsti dalla legge). Le questioni sulle quali i coniugi devono trovare un accordo per potersi separare consensualmente riguardano esclusivamente: 1. il consenso di entrambi alla separazione; 2. il regime di affidamento dei figli minori e/o la scelta del coniuge con il quale dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi; 3. la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario, o , se il regime di affidamento è congiunto, il calendario di incontri fra i figli e il genitore con il quale questi ultimi non convivono; 4. il contributo che il coniuge non affidatario - o non convivente con i figli - dovrà pagare all'altro per il mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non autonomi: dovrà trattarsi di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 5. l'assegnazione della casa coniugale, che dovrà essere effettuata preferibilmente e ove sia possibile in favore del coniuge affidatario dei figli minori. I coniugi potranno concordare che la casa coniugale non venga assegnata ad alcuno di essi (perché, ad esempio, è stata già posta in vendita) e che ciascuno dei coniugi provveda in altro modo alle proprie esigenze abitative; 6. l'eventuale assegno di mantenimento, mensile o comunque periodico, in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. I coniugi potranno ovviamente convenire che ciascuno provveda da sé al proprio mantenimento. In mancanza di un accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione non può essere omologata. Non occorre invece che i coniugi trovino un accordo anche su altre questioni, come la divisione dei beni in comunione. Se però un accordo esiste anche su tali questioni, esso può essere inserito fra le condizioni della separazione consensuale.
Risposta: avv. Filomena Angiuni
Ultimo aggiornamento il 04-11-2009 dal filomena angiuni.