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Avvocato esiste la possibilità di proporre domanda di divorzio - prima che siano trascorsi i tre anni previsti dalla legge - nel caso in cui il matrimonio non sia stato consumato.

Fra le cause di scioglimento matrimoniale previste dalla legge sul divorzio (l. n. 898 del 1970, modificata dalla l. n. 74 del 1987), infatti, l'articolo 3, lettera f, in particolare prevede che: " lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando (...) il matrimonio non è stato consumato". Tale causa di scioglimento del matrimonio costituisce un presupposto sorto nell'ambito del diritto canonico e che frequentemente gli ordinamenti laici hanno omesso di annoverare tra le cause di divorzio perché strettamente collegato alla nozione canonica del matrimonio, inteso come istituto volto prevalentemente, se non esclusivamente, alla procreazione. In seguito tale causa è stata inserita fra quelle dello scioglimento del matrimonio civile, al fine di evitare discriminazioni tra quest'ultimo e quello religioso, per il quale, al contrario, operava da sempre la dispensa cosiddetta "super rato". Con riguardo alla nozione di "consumazione", nell'ambito della legge sul divorzio, va precisato che non può essere automaticamente recepita la definizione elaborata dal diritto canonico di congiunzione carnale diretta alla procreazione: sono troppo diversi, infatti, il matrimonio come solo sacramento, con la netta preminenza della funzione procreativa, dal matrimonio come istituto di diritto civile. Tuttavia è difficile scindere tale concetto dalla dimensione sessuale a cui esso necessariamente fa riferimento: esso, dunque, rileva in termini di congiunzione carnale "secondo natura", ma indipendentemente da ogni finalità di procreazione (v. Massimo Dogliotti, Il diritto privato nella giurisprudenza, vol. VI, cap. IX, pag. 51, Utet, 2000). Non è difficile, allora, desumere la nozione negativa di "inconsumazione" del matrimonio, che si configura come un fatto negativo, sussistano o meno i presupposti perché il matrimonio possa venire consumato. Tale evento, infatti, viene in rilievo nella sua portata oggettiva, cioè a prescindere dalle cause che lo hanno determinato(v. Trib. Vicenza, Sent. 26. 6.1972). Quanto alle prove che devono essere fornite nel procedimento di divorzio instaurato per la mancata consumazione del matrimonio, esse verranno valutate con molto rigore: "di certo non rileveranno come prove l'assenza dell'affectio coniugalis, che può spingere i coniugi a non avere rapporti sessuali ed i motivi personali che li determinano in tal senso, ma occorreranno prove inconfutabili" (Trib. Napoli, Sent. 28.4.1998). Fra le cause più comuni della mancata consumazione di un matrimonio vi è, in primo luogo, la c.d. impotentia coeundi, malattia consistente nell'incapacità dell'uomo di avere rapporti sessuali. Tale stato morboso potrebbe essere facilmente dimostrato con accertamenti di ordine scientifico- tecnico in grado di rilevare il difetto corporeo che ha colpito il componente maschile della coppia. In tale ipotesi, infatti, la perizia medico - legale costituirebbe un mezzo di prova idoneo a formare il convincimento del Giudice. Una ulteriore prova della mancata consumazione del matrimonio è l'illibatezza della moglie. Anche tale circostanza va provata con una perizia medico - legale. Tra le cause della inconsumazione di un matrimonio, poi, vi può essere la mancata convivenza tra i coniugi. Al fine di provare tale circostanza occorre avvalersi della testimonianza di persone vicine ai coniugi o della notorietà di situazioni che possano comprovare l'assenza di convivenza tra i coniugi stessi. Le deduzioni dei coniugi dovrebbero essere supportate da testimonianze attendibili, molteplici, univoche e concordanti con le altre circostanze dedotte in causa, in modo da formare il convincimento del Giudice sulla effettiva inconsumazione del matrimonio per mancata convivenza, escludendo la necessità di ulteriori mezzi di prova. Occorre comunque precisare che la giurisprudenza del merito ha chiarito che "le sole concordi dichiarazioni dei coniugi non bastano per raggiungere la prova dell' inconsumazione del matrimonio", anche se "il giudice può ritenere raggiunta la relativa prova sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti" (cfr. Trib. Napoli, Sent. 16.5.1984). La domanda di divorzio basata sulla mancata consumazione del matrimonio, dunque, non può essere proposta per eludere il lungo periodo di separazione richiesto quale altra causa di divorzio. Solo se reale e provata tale circostanza potrà essere fatta valere in giudizio quale motivo di scioglimento del matrimonio. In caso contrario, qualora la circostanza dedotta non corrispondesse a verità e venisse dedotta unicamente per ottenere in tempi più brevi il divorzio, il comportamento dei coniugi potrebbe perfino integrare una fattispecie di frode processuale (ex. artt. 374 e 374 bis del codice penale). Il legislatore infatti ha previsto il termine di tre anni per la proposizione della domanda di divorzio - quando non sussistono le altre cause di scioglimento tassativamente previste dalla legge - anche al fine di consentire ai coniugi separati di ponderare le conseguenze delle proprie scelte prima dello scioglimento del vincolo matrimoniale.

Risposta: avv. Filomena Angiuni

Ultimo aggiornamento il 04-11-2009 dal filomena angiuni.

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