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Avvocato mio marito ha iniziato ad abusare di alcool ed a maltrattarmi pesantemente, assumendo atteggiamenti aggressivi e violenti anche nei confronti di nostra figlia minore.Esiste la possibilità di far allontanare immediatamente mio marito dalla casa

La legge n. 154 del 2001, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", ha introdotto alcune disposizioni allo scopo di offrire strumenti di tutela in quelle situazioni patologiche di conflitto familiare per le quali non è stata ancora cercata una soluzione attraverso un procedimento di separazione o di divorzio. L'articolo 342 bis, introdotto da questa legge nel codice civile, prevede che quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su domanda dell'interessato, può emettere (con decreto) uno o più "ordini di protezione". Con questi provvedimenti il giudice ordina al soggetto che ha tenuto la condotta violenta di cessare tale comportamento e di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare. Ove il destinatario dell'ordine non si allontani dalla casa familiare, disattendendo così l'ordine del giudice, è previsto l'intervento della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario (v. art. 342 ter c.c.). Il mancato rispetto dell'ordine di protezione, inoltre, è punito (a querela della persona offesa) con la pena della reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni (v. art. 4 della legge n. 154/2001). Il giudice, valutata la concreta situazione familiare, può disporre anche l'intervento dei servizi sociali del territorio, o di un centro di mediazione familiare, nonché di associazioni finalizzate al sostegno ed all'accoglienza di donne o minori. Se il coniuge che ha subito i maltrattamenti è sprovvisto di redditi adeguati, inoltre, il giudice può prevedere che colui che è stato allontanato dalla casa familiare versi un assegno periodico a favore delle persone conviventi, anche con l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato. Il giudice deve stabilire nel decreto la durata dell'ordine di protezione, durata che, in ogni caso, non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Si tratta dunque di provvedimenti temporanei, adottati nella speranza di un ritorno alla normalità. Se il conflitto con il coniuge dovesse persistere, il coniuge interessato potrà proporre ricorso per ottenere la separazione personale, con richiesta di addebito.

Risposta: avv. Filomena Angiuni

Ultimo aggiornamento il 04-11-2009 dal filomena angiuni.

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