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Avvocato quali le novità più importanti introdotte dalla nuova legge sull'affidamento condiviso.

Sulla base delle norme vigenti il giudice che pronuncia la separazione o il divorzio decide a chi dei due coniugi sono affidati i figli e quando e come l'altro genitore può vederli e tenerli con sé. Il criterio normale seguito dal giudice, dunque, è oggi quello dell'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno dei genitori. Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi. L'altro genitore ha il diritto ed il dovere di far visita e tenere con sé i figli secondo il calendario stabilito e vigilare sulla loro educazione ed istruzione. L'articolo 6 della legge sul divorzio prevede gli istituti dell'affidamento congiunto e alternato, ma tali istituti hanno avuto applicazioni concrete non molto frequenti. I giudici, infatti, hanno ritenuto di poter applicare detti istituti solo nelle separazioni poco conflittuali e quando entrambi i genitori hanno manifestato una concorde volontà al riguardo. Il nuovo testo dell'art. 155 del codice civile (che entrerà in vigore fra breve) prevede innanzitutto un principio di massima al quale ogni giudice dovrà adeguare le proprie pronunce: "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Per realizzare questa finalità la legge prevede che il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Ciò comporta che le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo e solo in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. La potestà genitoriale è dunque esercitata da entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo diversi accordi, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice deve comunque stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, da determinare sulla base di diversi parametri, quali le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Da una prima lettura del testo della nuova legge, dunque, sembra che l'intento del legislatore sia quello di invertire l'attuale tendenza in tema di affidamento. L' affidamento a entrambi i genitori, pertanto, dovrebbe essere la norma, mentre l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, pure disciplinato dalla nuova legge, dovrebbe essere il regime residuale, adottabile solo nel caso in cui l'affidamento condiviso appaia contrario all'interesse del minore. La legge introduce importanti novità in tema di assegnazione della casa coniugale (norma di difficilissima interpretazione, a parere di chi scrive) e in materia di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, con la previsione della possibilità di pagare detto assegno direttamente al figlio stesso. La legge prevede inoltre sanzioni in capo al genitore che ostacoli il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, fino alla condanna al risarcimento del danno causato al figlio minore o all'altro coniuge. Le nuove norme si applicano anche ai procedimenti relativi all'affidamento dei figli naturali. Una importante previsione è quella contenuta nelle disposizioni finali. Se nel momento dell'entrata in vigore della nuova legge è stato già emesso il provvedimento di separazione (consensuale o giudiziale), di divorzio o di annullamento del matrimonio, ciascuno dei genitori può, con ricorso al Tribunale del luogo in cui risiede il figlio, chiedere una modifica delle condizioni già stabilite e l'applicazione delle disposizioni della nuova legge.

Risposta: avv. Filomena Angiuni

Ultimo aggiornamento il 04-11-2009 dal filomena angiuni.

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