L'Audizione del Minore
14-01-2009 15:24 a cura di Mario Brengola
L’Art. 155-sexies della legge dell’8 febbraio 2006 n. 54, inerente i Poteri del giudice e ascolto del minore, cita quanto segue: “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
Confrontandomi con gli avvocati ed i giudici che, con molta sensibilità per l’argomento e disponibilità al confronto in vista di una possibile integrazione operativa, hanno, come chi scrive, partecipato al Gruppo di Studio sez. Famiglia dell’Osservatorio sulla Giustizia nel Distretto di Salerno, mi sono reso conto che tanto il termine “audizione del minore”, quanto le “modalità” di applicazione o meno, anche per loro suonano strane.
Audizione, infatti, significa letteralmente “atto dell’udire”, che è diverso dall’ “ascolto attivo” così come siamo abituati ad intenderlo noi operatori sociali, ossia quello in cui colui che ascolta, provando a mettersi "nei panni dell' altro", cerca di entrare nel punto di vista dell’interlocutore condividendo, per quello che è umanamente possibile, le sensazioni che manifesta.
Il termine “audizione”, tuttavia, rievoca le classiche audizioni televisive, i vari “provini”, e, riflettendoci meglio, anche l’audizione del minore è sotto molti aspetti un “provino”, e ad un provino ci si va preparati, imparando bene la “parte”, le “cose da dire”, e soprattutto quelle da “non dire”.
Superate le perplessità sulla terminologia utilizzata, e sull’efficacia o meno dell’ Art.155-sexies, che - nonostante la legge lo disponga - non tutti i giudici sembrano d’accordo nel mettere in pratica, credo non sia difficile immaginare come possa sentirsi un giovane adolescente (ancor più un bambino) sapendo di dover incontrare una persona che, “giudicando” tanto la situazione quanto i personaggi coinvolti, deciderà della vita familiare sua e dei suoi cari.
Difficile è invece immaginare le reali influenze psicologiche, le trame, le possibili alleanze o coalizioni, i triangoli ed i “giochi” cui il minore è sottoposto in quanto “parte di un sistema” prima e durante l’audizione.
Offrire al minore, diretto interessato del processo, uno “spazio d’ascolto”, significa, a mio avviso, consentirgli di poter “liberamente” riversare quel dolore e quelle emozioni che nella quotidianità sente di dover “contenere” pur di sostenere, di tanto in tanto, il genitore che in quel momento avverte “essere il più debole”.
Dopo essersi accertati che il minore voglia effettivamente “essere ascoltato”, offrire uno spazio d’ascolto significa innanzitutto creare le condizioni necessarie (contesto adeguato, tempo sufficiente, ecc.) perché l’ascolto possa facilmente evolvere in un “ascolto attivo”, libero dal timore che quanto detto possa andare a discapito di questo o quel genitore.
Anche qualora un giudice, con l’ausilio del giudice onorario (vedi il Protocollo sull’audizione del Minore di Milano) riesca a ricreare le suddette condizioni, emergerebbe un secondo e più significativo problema: l’incapacità di constatare se quanto “detto” dal minore, ascoltato individualmente, corrisponda alla realtà o, cosa molto più facile, al risultato dell’influenza, più o meno consapevole, di questo o di quel genitore.
Non solo, bisogna anche capire se quanto espresso dal minore sia realmente congruo col tanto dibattuto “interesse del minore”.
Il linguaggio verbale, come ben sappiamo, è facilmente “controllabile” a differenza del più istintivo “linguaggio non verbale”. Ma perché ci si renda conto di eventuali “incongruenze”, è necessario, a mio avviso, incontrare e conoscere il minore all’interno del contesto relazionale di cui è parte, contesto che non può che essere il contesto relazionale “triadico” madre, padre e figlio.
Ritorniamo per un attimo bambini, quando assistevamo, nostro malgrado, a qualche lite un po’ più accesa tra i nostri genitori. Ricordiamo come reagivamo alle accuse reciproche, alle urla, ai pianti, ma soprattutto lasciamo riemergere quel “contenuto emotivo” che, inevitabilmente ed in modo del tutto naturale, ci portava, a fine litigio, ad avvicinarci ad un genitore piuttosto che all’altro, quello che in quel momento percepivamo essere “il più debole”, che non significa necessariamente “quello che aveva ragione”.
Non è facile per nessuno rievocare quei momenti spiacevoli, ma, in quanto operatori, è fondamentale per “monitorare” i nostri vissuti personali affinché non influenzino il contesto operativo consapevoli che:
1) “nessuno più dei genitori sa cosa è meglio per un figlio”;
2) “ogni famiglia soffre a modo suo”, pertanto le nostre soluzioni non è detto siano le più idonee in quella specifica situazione;
3) “offrire soluzioni” significa, di fatto, porre le parti in una situazione di “dipendenza affettiva” passando loro il messaggio “noi siamo meglio di voi” e, conseguentemente, cadere nel loro “gioco” di “riconoscimento” e “risarcimento”;
4) le “soluzioni” cui la coppia arriva da sola vengono più facilmente messe in atto.
Strumenti quali il Disegno Congiunto della Famiglia o il Lousanne Triadic Play consentirebbero, anche in una breve “consulenza” di 4-5 incontri, di “conoscere” ed “osservare” il minore all’interno del sistema familiare e delle dinamiche che lo caratterizzano in quel momento del ciclo vitale, individuando, prontamente, eventuali “alleanze” o “coalizioni” (alleanze di due membri a danno di un terzo) disfunzionali tanto per il suo benessere e la sua crescita che per quello dell’intero sistema.
“Ascoltare il minore da solo”, così come lo intende la legge n.54, non solo esclude la possibilità di “osservare” le relazione triadiche (madre-figlio in presenza del padre; padre-figlio in presenza della madre; madre-padre in presenza del figlio; madre-figlio-padre), ma alimenta, a mio avviso, l’insorgere o il rafforzarsi delle cosiddette “triangolazioni” in cui il figlio si fa portavoce dei sentimenti dell’uno verso l’altro e viceversa.
I coniugi sono artefici della loro storia, l’hanno immaginata e realizzata insieme vivendone i momenti “belli” e “speciali” che accompagnano ogni storia, hanno accumulato un bagaglio di affetti, emozioni ed esperienze che ciascun figlio, per quanto intelligente e sensibile possa essere, non potrà mai comprendere se non quando, da adulto, le vivrà in prima persona.
Aiutare i genitori a lasciarsi come coppia coniugale resta, a mio avviso, l’unico modo che tuttora abbiamo di tutelare la serenità ed il benessere dei figli.
Per quanto ancora, in difesa di questa o quella classe politica, di questa o quella categoria professionale, dobbiamo ancora fingere che la Mediazione e la Psicologia siano inutili?
Bibliografia:
• Cigoli, V. (1997) Intrecci familiari, Raffaello Cortina Editore, Milano.
• Fivaz Depeursinge, E., Corboz Warnery A. (2000), Il Triangolo Primario, Raffaello Cortina, Milano.
• Gaddini, E. (1989), La formazione del padre nel primo sviluppo infantile Cortina, Milano.
• Gardner, R. A. (1985), Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29(2)3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis.
• Gardner, R. A. (1987), Child Custody. In Basic Handbook of Child Psychiatry, ed.J.Noshpitz, Vol. V, pp. 637- 646. New York: Basic Books, Inc.
• Gardner, R. A. (1991), Legal and psychotherapeutic approaches to the three types of parental alienation syndrome families: when psychiatry and the law join forces. Court Review, 28(l):14-21.
• Brengola, M. (2007) La Sindrome di Alienazione Parentale, articolo pubblicato sul n.5 di“Famiglia e Minori”, periodico de “Il Sole 24 Ore”.